Art. 155 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all’estero, in Europa, di novanta negli altri casi.

2. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.