Art. 171 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando si debba dare cauzione; questa è presentata al giudice e l’atto e ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell’articolo 331 del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.