Art. 164 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l’atto col quale è deferito.

2. La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

3. Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all’uopo l’udienza.

4. Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.