Art. 153 T.U. Acque Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

2. L’ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all’originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

3. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

4. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell’atto o provvedimento che la riguarda.

5. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.