Art. 185 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell’art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.