Art. 184 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

a) l’intestazione dell’ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;

b) la trascrizione integrale del dispositivo;

c) la data della pubblicazione.

2. Sull’originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all’atto della iscrizione a ruolo della causa.
Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

3. L’originale dell’atto è allegato al fascicolo della causa.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.