Art. 184 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
a) l’intestazione dell’ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo;
c) la data della pubblicazione.
2. Sull’originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all’atto della iscrizione a ruolo della causa.
Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
3. L’originale dell’atto è allegato al fascicolo della causa.