Art. 159 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all’altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

2. I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.