Art. 173 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell’articolo 180.
2. L’intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all’istruzione.
3. All’Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l’interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.
4. La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all’altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.