Art. 175 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Qualora sorgano controversie sull’intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell’articolo 162.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.