Art. 156 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell’articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

2. Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.