Art. 174 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
2. Se la domanda non s’è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l’istanza in garanzia è separata dalla causa principale.