Art. 154 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

2. La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.