Art. 154 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
2. La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.