Art. 165 T.U. Acque La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell’ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

2. La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.

3. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.

4. Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all’uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.

5. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

6. Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell’art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

7. I testimoni sono citati per biglietto.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.