Art. 161 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell’art. 151
2. e seguenti.
3. La domanda è proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell’art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cassazione né a revocazione.
4. Nel caso di una medesima causa o dì più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.