Art. 177 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.
2. Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.
3. In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all’articolo 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.