Art. 158 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il ricorrente deve, all’udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell’ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

2. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l’attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

3. Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.

4. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.