Art. 168 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
1. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1934
Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.
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