Art. 149 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

2. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

3. In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell’articolo 41 del regolamento approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

4. Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.