Art. 170 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.