Art. 170 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.