Art. 167 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell’articolo 139.
2. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
3. Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
4. In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.