Art. 200 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell’articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell’articolo 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contradditorietà prevista nel n. 8 dell’articolo 517 medesimo.
2. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.