Art. 190 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.
1. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1934
Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.
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