Art. 203 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l’istanza per revocazione di cui all’articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l’istanza siano rigettati.

2. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.