Art. 204 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell’articolo 473 del Codice di procedura civile.

2. La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l’articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell’articolo 360 del Codice medesimo.

3. Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell’articolo 151.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.