Art. 187 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull’oggetto dell’atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell’atto.

2. Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell’articolo 115 del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.