Art. 205 T.U. Acque Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell’amministrazione dello Stato.

2. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell’articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l’esecuzione.

3. Per l’esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.