Art. 205 T.U. Acque Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. L’esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell’amministrazione dello Stato.
2. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell’articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l’esecuzione.
3. Per l’esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.