Art. 196 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l’istruzione dell’affare è incompleta, o che i fatti affermati nell’atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, può richiedere all’Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
2. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.