Art. 195 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell’atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.
2. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato.
Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.