Art. 195 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell’atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

2. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato.
Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.