Art. 197 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Se il ricorso presentato ai sensi dall’art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell’articolo 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.