Art. 194 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.(33)

2. La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall’impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell’Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell’Amministraziore si fa constare con verbale dell’ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (33)

La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 42 (in 1ª s.s. relativa alla G.U. 06/02/1991, n. 6) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 194, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alla parola ”definitivo“”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.