Art. 193 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all’uopo delegato, sempre col patrocinio e l’assistenza dall’Avvocatura dello Stato.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.