Art. 193 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. L’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all’uopo delegato, sempre col patrocinio e l’assistenza dall’Avvocatura dello Stato.