Art. 198 T.U. Acque Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l’atto o il provvedimento impugnato e rimette l’affare all’autorità amministrativa competente.

2. Se l’accoglie per altri motivi annulla l’atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell’articolo 143 decide anche nel merito.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.