Art. 202 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile.

2. Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

3. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L’interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di Cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all’intero giudizio.

4. I termini indicati nell’articolo 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell’articolo 183.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.