Art. 192 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell’articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all’autorità, dalla quale è emanato l’atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l’atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.