Art. 47 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 8 C.C. 25 luglio 1940)

1. Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.