Art. 31 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.