Art. 9 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391)
1. I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori.(20)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (6)
La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l’art. 2) che la presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.
Aggiornamento (10)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l’art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
Aggiornamento (18)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l’art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
Aggiornamento (20)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l’art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.