Art. 18 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048)

1. In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l’obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.