Art. 10 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)

1. Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l’assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all’ammontare degli assegni stessi.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.