Art. 44 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)
1. Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.(22)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l’art. 16-bis, comma 2) che “Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni”.