Art. 44 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)

1. Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.(22)

Testo in vigore dal 3 maggio 1974

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l’art. 16-bis, comma 2) che “Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.