Art. 46 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Ai datori di lavoro l’Istituto nazionale della previdenza sociale può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell’importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.