Art. 36 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. L’erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.
I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.