Art. 32 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.(22)

Testo in vigore dal 3 maggio 1974

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l’art. 16-bis, comma 2) che “Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.