Art. 32 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.(22)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (22)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l’art. 16-bis, comma 2) che “Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni”.