Art. 35 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)

1. Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.