Art. 30 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692)

1. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l’importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.