Art. 21 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
Comma abrogato dal D.P.R. 5 novembre 1968, n. 1115.