Art. 43 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Se l’ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all’articolo precedente, a versare l’eccedenza all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell’obbligo del datore di lavoro.
Se invece l’ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all’ammontare dei contributi dovuti, l’Istituto predetto provvederà a rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.