Art. 20 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Il lavoratore che esplica, la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l’attività principale.
Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.