Art. 48 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278)

1. Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.
La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrato dall’istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l’osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.