Art. 42 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)

1. Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall’Istituto stesso, l’ammontare dei contributi dovuti, il numero e l’ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.